Art. 1.

      1. Il comma 4 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, purché abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

      2. Il comma 5 dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede a una seconda votazione che ha luogo entro i successivi sessanta giorni. Sono ammessi alla seconda votazione tutti i candidati alla carica di sindaco che hanno partecipato alla prima votazione. È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

      3. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 72 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.